
NOTE all'articolo 17 (Legge 15 maggio 1997, n. 127)
Ulteriori approfondimenti: le note all'articolo 17
(Legge 15 maggio 1997, n. 127)
Note all'art. 17, comma 95:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), e' il seguente:
"Art. 2 (Diploma universitario).
- 1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a
due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente
stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi
universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello
svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per
quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento,
rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri
e modalita' dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in
ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento".
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990, come modificato
dall'art. 17, comma 119, della legge qui pubblicata (i commi abrogati sono
riportati in corsivo e tra parentesi) e' il seguente:
"Art. 3 (Diploma di laurea).
1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a
quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti
adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali
di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato
alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente,
della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del
relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a
seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di
laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o
istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione
abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le
strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le
facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di
Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati
modalita' e contenuti, comprese le attivita' di tirocinio didattico. I Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle
problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di
cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge).
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene
altresi' norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai
fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli
articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere
stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le
universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese).
5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole
in lingua slovena e di quelle delle localita' ladine possono essere stipulate
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le universita' italiane, con quelle
dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene).
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con
altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri
Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali,
salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al
comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche'
le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea
costituisce titolo per l'accesso.
(7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno
accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3).
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti
degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio".
"Art. 4 (Diploma di specializzazione).
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al
termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla
formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole
di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le
attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche
attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la
durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi
piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e
all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate
nonche' attivita' di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di
ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalita' di
svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 7 e 8).
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con
altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i
diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici
profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno
titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
Il testo dell'art. 11 della legge n. 341/1990 e' il seguente:
"Art. 11 (Autonomia didattica).
- 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e
delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per
ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato
"regolamento didattico di ateneo". Il regolamento e' deliberato dal
senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180
giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato
il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del
rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento,
in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta'
di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea,
dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia
delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le
forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e
la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di
frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione
dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di
diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo,
ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2,
lettera d). 3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche
conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo'
essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con
il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture
nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere
costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
Il capo II (Dottorato di ricerca) del Titolo III (Reclutamento) del D.P.R. n.
382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) reca gli articoli
da 68 a 74, il cui testo e' il seguente: "Art. 68 (Istituzione del
dottorato di ricerca).
-E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile
unicamente nell'ambito della ricerca scientifica. Il titolo di dottore di
ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attivita' di ricerca successive
al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi
originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di
universita' o presso universita' le cui facolta' o dipartimenti, se costituiti,
siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto
previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse
universita', taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state
notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i
quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca
sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei
rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono
essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o
eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione
eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi
interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facolta' o
dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di
ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti che ne cura la
conservazione e, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita', puo'
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di
ricerca". "Art. 69 (Determinazione dei titoli di dottorato e delle
universita' abilitate a rilasciarli).
Le facolta' e i dipartimenti ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di
dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di
criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive
e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare
idoneita', a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le
facolta' o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni
con altre universita' anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica
e qualificata attivita' di ricerca eventualmente anche attraverso strutture
tecnicamente avanzate da essi controllate. A tal fine i rettori delle
universita' interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31
ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di istituzione dei
corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari
modalita' di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del
coordinatore e la disponibilita' di un sufficiente numero di docenti
notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica,
nonche', le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale
determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche
formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli
di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le universita' che li
rilasciano. La durata dei corsi non potra' essere inferiore a tre anni
accademici. Le universita' dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al
Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una
particolareggiata relazione dell'attivita' svolta per i singoli dottorati di
ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno
allegati i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui
candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione,
il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il
successivo anno alle eventuali revisioni".
"Art. 70 (Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa
ripartizione).
- Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio
universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base
delle richieste delle facolta', sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e
del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica, il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di
dottorato di ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della
ricerca scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e
provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione
tra le sedi abilitate. I corsi comprendono non meno di tre e non piu' di dieci
posti per anno. Si puo' eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive
esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio universitario
nazionale".
"Art. 71 (Ammissione al corso).
- Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso
di laurea o titolo equipollente conseguito presso Universita' straniera; si
prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana. In
ciascuna sede e per ciascun corso e' costituita una commissione per l'esame di
ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra
sei designati dal consiglio di facolta' e uno estratto a sorte tra tre designati
dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline cui
si riferisce il corso. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. La commissione dispone di sessanta punti per
ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia
superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio
si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.
Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale
di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole
prove. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria,
fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato
di ricerca in soprannumero nel limite della meta' dei posti previsti dal decreto
di cui all'articolo 70, con arrotondamento all'unita' per eccesso". (Nel
rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse
modalita' concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da
enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori)".
"Art. 72 (Periodo di formazione presso l'universita' o istituti di
ricerca stranieri in Italia).
- Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione
presso universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino
a sei mesi e' richiesto il consenso del coordinatore del corso; per periodi
superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la
permanenza in universita' o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da
quelli nei quali e' attivato il dottorato di ricerca puo' eccedere la meta' del
periodo previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non si applica
in presenza di convenzioni ai sensi dell'art. 69".
"Art. 73 (Conseguimento del titolo).
- Il titolo di dottore di ricerca e' conferito con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di
rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o
da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione
nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo
di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti
delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal
Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente
possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi
relativi purche' siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano
conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla
durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei
titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti e' determinato
annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale. Tale numero non potra' superare in ciascun settore la
meta' del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con
arrotondamento all'unita' per eccesso". Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati
annualmente il termine e le modalita' di presentazione delle domande e dei
titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al termine dei lavori
la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte, e, per
ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una relazione
circostanziata, sui lavori originali in base ai quali e' proposto il rilascio
medesimo. Il rilascio del titolo di dottore di ricerca e' subordinato al
deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo
e' stato conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne
devono assicurare la pubblica consultabilita' per non meno di trenta anni. I
testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari,
incluse le eventuali relazioni di minoranza".
"Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze).
- Coloro che abbiano conseguito presso le universita' non italiane il titolo di
dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il
riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione. La
domanda dovra' essere corredata dai titoli attestanti le attivita' di ricerca e
dai lavori compiuti presso le universita' non italiane. L'eventuale
riconoscimento e' operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della
pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale, potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo
di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati
dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa,
dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole
italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di
ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. In attesa del
riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico
post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo
comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo
siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca. Le borse di studio hanno la
durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento
o di specializzazione per il quale sono utilizzati. Chi abbia usufruito di una
borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di
specializzazione non puo' chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per
titolo diverso".
Note all'art. 17, comma 96:
- La legge n. 697/1986 reca: "Disciplina del riconoscimento dei diplomi
rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori".
-Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 (Ordinamento della
professione di psicologo) e' il seguente:
"1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una
specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della
laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".
-Il testo dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 280/1989 (Modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il
valore abilitante del diploma di assistente sociale) e' il seguente:
-"Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli
rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di
un anno".
-Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di
assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162) e' il seguente:
-"Art. 6.
1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento,
e' consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da
parte degli allievi gia' iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per
assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
siano dichiarate idonee per la disponibilita' di attrezzature, personale e mezzi
e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni
contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le
scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato
art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per
ottenere la dichiarazione di idoneita'.
3. L'attivita' delle scuole di cui al presente articolo si volge sotto la
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine puo' avvalersi
delle universita'.
4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi e' riconosciuta
l'efficacia giuridica di cui al presente decreto".
Note all'art. 17, comma 119:
-Per il testo degli articoli 3, commi 3, 4, 5 e 7, 4, comma 3, della legge n.
341/1990, abrogati dalla legge qui pubblicata, si veda nelle note all'art. 17,
comma 95.
-Si riporta (tra parentesi) il testo degli artt. 9, commi 1, 2 e 3, 10 e 14
della legge n. 341/1990, abrogati (eccetto il comma 9 dell'art. 10) dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma
universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
rispettive tabelle).
(2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il
quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive
materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali,
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la
ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri
di omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree
scientifiche e professionali.
c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nelle facolta',
secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti
dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono individuare le aree disciplinari intese come insiemi di discipline
scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che
devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o
l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e
per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali).
(3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed
integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2).
"Art. 10 (Consiglio universitario nazionale).
-1. (Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di
rappresentanza delle universita' italiane).
(2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di
carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ordine:
a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari,
e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
c) alla ripartizione tra le universita' dei fondi destinati al finanziamento
della ricerca scientifica; d) alla definizione e all'aggiornamento della
disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
e) al piano triennale di sviluppo dell'universita').
(3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei
comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei
fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante).
(4. Il CUN e' composta da:
a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane;
c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle
universita'
e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed
amministrativo delle universita', designati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed
amministrativo delle universita', designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR)).
(5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel
CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle
lettere b) e c) del comma 2). (6. Le modalita' di elezione e di designazione dei
componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di
garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e
una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie
presenti nel territorio, nonche' l'organizzazione interna e il funzionamento del
CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri
di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai ricercatori
afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del
parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
(7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi
componenti.
(8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente
della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui
al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta
dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti
gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a
quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di
discipline e dei corsi ai comitati e le modalita' di elezione sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il CUN).
9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori,
il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che
la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due
ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri
supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il
presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore
piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano
di eta. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari
nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la
partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti
di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed
associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel
caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il
collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta
per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di
relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata
designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 3, e'
abrogato".
"Art. 14. (Settori scientifico-disciplinari).
-1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo
esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono
raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneita'
scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio
parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate. 2. Il
decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle
titolarita' ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello
stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali)".
-Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del D.P.R. n. 382/1980, abrogati
dalla legge qui pubblicata: "(Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la
ricerca).
-Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto
dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie Universita'
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di
ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della
scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei
comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il
compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e
ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari. Allo scopo di porre in
grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi
per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Universita', queste entro il
31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa
sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno
accademico successivo. Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con
motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico
che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei
consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli
le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e
ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a
progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo
sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare
dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale. Per
l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma
precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni
con le universita')".
-"Art. 67 (Composizione dei comitati consultivi del Consiglio
universitario nazionale).
- Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del
Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della
pubblica istruzione determinera', su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non
superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree
omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal
Consiglio universitario nazionale. Ogni comitato consultivo e' composto da un
professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario
nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei
corrispondenti gruppi di discipline. Le modalita' di elezione sono determinate
con il decreto di cui al primo comma)".
-Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, lettere a) e c) della legge n.
59/1997 (Per l'alinea del comma 8 vedasi nelle note all'art. 17, comma 104):
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le, seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) (omissis);
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme
di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari".